Pensione anticipata "quota 103"

Pensione anticipata

06/02/2024



Viene confermata, anche per l’anno 2024, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento di requisiti meno onerosi di quelli ordinariamente previsti che, come è noto, attualmente sono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Ricordiamo che i lavoratori dipendenti che matureranno, nel 2024, i requisiti della nuova “Quota 103” possono decidere di posticipare il pensionamento e rimanere in servizio, beneficiando in busta paga di una somma pari all’aliquota contributiva a carico del lavoratore (9,19%), con conseguente esonero del relativo versamento da parte del datore di lavoro e mancato accredito contributivo. L’incentivo deve essere richiesto all’Inps con apposita domanda telematica.

Possono richiedere Quota 103 i lavoratori autonomi e dipendenti, pubblici e privati, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme esclusive (ex Inpdap) e sostitutive (ex Enpals), oltrechè gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps. Quota103 non può, invece, essere richiesta dal personale dipendente dalle Forze Armate, Polizia e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Guardia di finanza.

Requisiti
Sono necessari almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età perfezionati entro il 2024, senza adeguamenti alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili:
-    tutti i contributi accreditati o versati (obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi), fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, se richiesto dalla gestione presso cui è liquidato il trattamento pensionistico (per esempio, il Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
-    i contributi derivanti dal cumulo gratuito di due o più gestioni previdenziali dell’Inps, a condizione che il richiedente non sia già titolare di una pensione diretta liquidata da una delle forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’Inps.

Decorrenza
Una volta maturati i requisiti contributivi e anagrafici richiesti per l’accesso a pensione Quota 103, la decorrenza della pensione scatta in base a determinate finestre, tenendo conto della natura giuridica, pubblica o privata, del datore di lavoro e della gestione previdenziale che eroga la pensione:
•    primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra di 7 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato e per gli autonomi;

•    primo giorno successivo alla finestra di 9 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti dalla PA (settore pubblico);
•    1° settembre e 1° novembre, rispettivamente per il personale della scuola e AFAM, con perfezionamento virtuale dei requisiti entro la fine dell’anno;
•    primo giorno del mese successivo alla finestra (7 o 9 mesi a seconda della natura giuridica dell’ultimo rapporto di lavoro) in caso di cumulo di più posizioni assicurative.

Importo
L’importo del trattamento pensionistico è sottoposto ad un tetto. Fino al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni), viene erogato, infatti, un importo mensile massimo lordo della pensione non superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps che, per il 2024, è pari a
€ 2.394,44 lordi mensili. Al compimento del 67° anno di età – o delle diverse età pensionabili previste nelle gestioni che liquidano - la pensione sarà erogata nel suo importo pieno calcolato secondo le regole ordinarie e perequato nel tempo.

Quota 103 e altri redditi
La pensione Quota 103 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo di qualsiasi entità.
L’incumulabilità riguarda i redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione e vale fino alla data di compimento dell’età pensionabile (67 anni o eventuali età pensionabili diverse vigenti nel Fondo di appartenenza).
In caso di percezione di redditi da lavoro dopo la decorrenza di Quota103, i pensionati devono darne immediata comunicazione all’Inps che procederà alla sospensione del trattamento per tutto l’anno di produzione del reddito e al recupero delle eventuali rate di pensione indebitamente corrisposte.
La pensione è, invece, cumulabile con:
-    i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile (Il lavoratore autonomo occasionale è colui il quale si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità), nel limite di 5.000 euro lordi annui;
-    il compenso erogato per le prestazioni occasionali a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue nel settore agricolo (vedi ns comunicazione n. 466/2023);
-    le indennità percepite dagli amministratori locali o comunque connesse a cariche pubbliche elettive;

-    i redditi di impresa o partecipazioni agli utili non connessi ad attività lavorativa;
-    i compensi percepiti per la funzione sacerdotale;
-    l’indennità sostitutiva di preavviso;
-    i redditi derivanti da attività socialmente utili svolte da anziani nell’ambito di programmi di reinserimento;
-    le indennità di trasferta, i rimborsi per le spese di viaggio, di alloggio e di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef;
-    l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.